qui fuit apud nos lucerna juris
Ai fini della configurabilità del reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" è necessaria che i rumori non solo superino la soglia della normale tollerabilità, ma che possano anche disturbare la quiete pubblica, essere cioè idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.
Siamo già intervenuti sulla questione dei rumori del vicino e sulle regole di silenzio e di educazione nel condominio [1].
Tuttavia riceviamo ancora molte richieste di chiarimenti sulla possibile tutela in sede penale a fronte di ipotesi di reato per rumori molesti.
In effetti esiste il reato di "disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone" [2] ma vogliamo ricordarvi che la tutela penale deve essere l'ultima scelta - o, come si dice in linguaggio giuridico, l'extrema ratio - del condòmino, o in genere dell'abitante un'unità immobiliare, a fronte di immissioni rumorose che lo disturbino gravemente.
Questo perché tale fattispecie di reato ha, come tutti i tipi di reato, contorni e limiti precisi, non potendosi disinvoltamente fare ricorso a tale norma con una denuncia o querela, rischiandosi altrimenti di essere a propria volta denunciati per il reato di calunnia [3].
Anzitutto precisiamo che tale reato appartiene al genere delle contravvenzioni, vale a dire a quella categoria di reati meno gravi e come tali punti con la sola pena pecuniaria [4].
Vogliamo quindi evitarvi di compiere passi falsi descrivendovi i requisiti e i limiti della richiamata previsione penale, così come vi abbiamo spiegato i limiti e i requisiti della tutela civile contro le immissioni rumorose, in particolare il comune presupposto della "normale tollerabilità": il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore provenienti dal fondo del vicino, tranne nel caso in cui le stessesuperino i limitidella normale tollerabilità [5].
Orbene, i rumori molesti, per integrare la richiamata ipotesi di reato, devono essere di intensità tale da impedire il riposo e disturbare un numero indeterminato di persone, cioè degli abitanti lo stabile, e comunque non può riguardare un solo soggetto che viene disturbato. Questo non viene detto nell'articolo del codice penale richiamato, ma è sotto precisato nelle varie sentenze che sono intervenute e che hanno "fatto giurisprudenza", come si usa dire, sul punto.
Bisogna sempre provare, anzitutto, il superamento dei limiti della normale tollerabilità delle emissioni sonore, come per la tutela civile, ma per realizzarsi detto reato deve trattarsi di rumori talmente molesti da disturbare più persone, ledendo così, o anche solo mettendo in pericolo, la pubblica tranquillità, vale a dire il bene giuridico protetto dalla norma penale.
Anche qui la normale tollerabilità viene valutata con parametri riferiti alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente dove si rilevano i rumori fastidiosi: non è quindi necessaria una perizia fonometrica quando il giudice, sulla base delle allegazioni del querelante, si formi il convincimento che vi sia anzitutto il superamento dei limiti di tollerabilità, e che i rumori disturbino, appunto, la pubblica quiete e il riposo delle persone.
avv. Giovanni Bonomo
__________________________________
[2] Art. 659 "disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone" cod. pen.
[3] Art. 368 "Calunnia" cod. pen. Diventa paradossale il fatto che per denunciare una contravvenzione si venga poi incolpati di un delitto come la calunnia.
[4] Sulle differenze tra reato delitto e reato contravvenzione si veda http://www.laleggepertutti.it/95057_reato-delitto-e-contravvenzione-quale-differenza.
[5] Art. 844 "Immissioni" cod. civ.; art. 2043 "risarcimento per fatto illecito". Si veda in particolare http://www.laleggepertutti.it/93605_rumore-in-condominio-qual-e-la-soglia-tollerabile-tutela.