Studio Legale Bonomo e Associati

Prestazioni e costi

Le tabelle 2017 del CNF per le nuove parcelle degli avvocati

Le nuove parcelle per gli avvocati disposte dalle tabelle del CNF per il 2017, che integra il  DM 55/2014 sui parametri forensi, consentono di conteggiare meglio le ore lavorative e le attività svolte, differenziando i compensi per attività di consulenza e per attività di assistenza. Vengono previsti poi compensi specifici per la mediazione, e tariffe specifiche per l'attività penale

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Il costo esatto, determinato tenendo conto della complessità della questione, verrà comunicato prima di accendere il rapporto di consulenza.

In sintesi, per una rapida informazione della parte assistita:

A seguito della riforma che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali, vige ora il principio della libera contrattazione tra professionista e cliente per ciò che riguarda il compenso dell'avvocato. In mancanza di tale accordo, preferibilmente scritto, sull'entità - o almeno sui criteri di determinazione - del compenso dovuto per una determinata prestazione professionale, l'importo della parcella del professionista deve essere calcolato sulla base dei cosiddetti “parametri”, vale a dire di quelle indicazioni tabellari, introdotte dalla riforma legislativa in sostituzione delle vecchie “tariffe”, che consentono di quantificare in modo tendenzialmente equo le spettanze dell'avvocato. Tali parametri -  che vengono utilizzati anche dal Giudice quando condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di causa in favore di quella vittoriosa - forniscono l'indicazione di un importo medio del compenso dovuto per le varie fasi della vertenza; importo che varia a seconda del valore della controversia e secondo il grado del Giudice adito e che può essere aumentato fino all' 80% tenendo conto di una serie di variabili tra le quali rientra anche quella del risultato conseguito dall'avvocato al termine della vertenza. 

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 I NUOVI PARAMETRI FORENSI

Il 10 marzo 2014  è stato approvato il  nuovo decreto ministeriale che aggiorna i parametri forensi, vale dire i valori di riferimento per la liquidazione da parte del giudice dei compensi degli avvocati e per la loro determinazione giudiziale  in caso di disaccordo tra avvocato e cliente.

Il decreto, in attuazione della nuova legge professionale forense, finalmente archivia il decreto ministeriale 140/2014, che aveva perpetrato una riduzione consistente dei valori medi, già fermi al 2004, con violazione del principio della dignità dei compensi. 

Tale decreto in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi favorisce, il “corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese”, come precisa il Ministro della Giustizia. Il primo criterio infatti per la determinazione del compenso a fronte di servizi legali sarà sempre pattuito liberamente tra avvocato e assistito. 

 

In sintesi il decreto si compone di una parte normativa (per il contenzioso civile- penale- stragiudiziale), e di tabelle parametriche sia per il civile che per il penale.

 

Gli scaglioni di valore, diversamente dal D.M. 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale). All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all’ 80% o ridurre fino al 50% motivando lo scostamento.

 

Riportiamo la pubblicazione del decreto nel sito del Consiglio Nazionale Forense.

 

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Parametri, ecco la proposta CNF all’insegna della trasparenza e immediatezza per una facile consultazione. La parola passa al Ministero.

Vi avevo detto che avrei seguito la vicenda e comunicato gli aggiornamenti. Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, nella seduta straordinaria di venerdì 3 maggio scorso, la proposta sui nuovi parametri forensi, secondo la procedura disciplinata dall’articolo 13 comma 6 della nuova legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Si tratta di quaranta tabelle parametriche (39 per il civile e una per il penale), sei scaglioni di valore corrispondenti a quelli del contributo unificato, individuazione di 4 fasi procedurali (più una di chiusura pratica).

La proposta, che è stata illustrata a tutte le componenti dell’Avvocatura e sarà inviata al Ministero della Giustizia con la relazione illustrativa, ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e dalle Associazioni di categoria nell’apposita procedura di consultazione. Viene quindi superato il decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140, già impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere, in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa, ma anche in riferimento alle gravi lacune segnalate in note inviate sin dalla predisposizione di tale “decreto Parametri” al Ministero della Giustizia.
La proposta CNF corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza e equità con l’intenzione di creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini.  Si compone di una parte normativa (per il civile, il penale e lo stragiudiziale), 39 tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale (comprensiva della fase delle investigazioni).

Gli scaglioni di valore, diversamente dal d.m. 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori.

Si riportano la delibera CNF sui NUOVI PARAMETRI e le relative TABELLE.

Come vedete ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale, a cui si aggiunge il compenso per prestazioni post-decisione). All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino al 70% o ridurre fino al 30% motivando lo scostamento. 

La proposta CNF re-introduce il rimborso per le spese forfetarie del 15%, configura correttamente e in maniera autonoma i procedimenti esecutivi, determina un giusto compenso per i decreti ingiuntivi e il precetto, recependo le proposte degli Ordini e dell’avvocatura. Siamo sulla buona strada per il recupero della dignità professionale dell’avvocato e delle sue prestazioni professionali (di servizio e non di risultato.). Staremo a vedere. Al prossimo aggiornamento dunque.

Milano, 13 maggio 2013                                                                                      Avv. Giovanni Bonomo

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L'avvocato e i nuovi parametri

L'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (anche) degli avvocati.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che: «ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
Il successivo comma 5 indica che: «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1».
Col decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo il Ministro della Giustizia ha approvato la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate.
Ancorché stabiliti, analogamente alle abrogate tariffe, con decreto ministeriale i ("nuovi") parametri non originano più, a differenza di queste ultime, dai "criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile" stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense giusta la legge 7 novembre 1957, n. 1051 .
Come specificato nella relazione al decreto, è stata abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata alla predeterminazione amministrativa, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente, e non invece direttamente al mercato.
Il Consiglio Nazionale forense, organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, è stato quindi privato di un autonomo potere regolamentare in materia (ancorché fosse peraltro pacifico che il provvedimento del Consiglio nazionale forense non venisse trasformato in un vero e proprio regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell'esercizio di un mero potere di controllo).
Abrogate le tariffe, poiché i nuovi parametri appaiono destinati solo alla liquidazione operata da parte del giudice (non a caso la rubrica del provvedimento recita: "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia [...]") in carenza di contratto con l'assistito, il professionista perde ogni riferimento per l'iniziale quantificazione del proprio compenso.
Ove non sia stato concluso un previo contratto col cliente, la parcella, sotto forma di chiara e specifica indicazione delle attività professionali e di loro monetizzazione, non potrà più avere un'autonoma efficacia probatoria in grado di fondare una domanda d'ingiunzione per le spese e le prestazioni su cui si fonda il credito fatto valere, che dovrà quindi essere provato altrimenti.
Né l'avvocato potrà ora fare riferimento, per basarvi la propria parcella, ai parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti (salva l'ipotesi di un riferimento ad essi nell'ambito di un contratto con il cliente) come se fossero di fatto succeduti alle previgenti tariffe professionali.
Tali parametri sono stati infatti concepiti esclusivamente per la limitata e residuale funzione indicata e per il loro utilizzo da parte del giudice e non possono considerarsi utilizzabili dal legale, in sede monitoria, quale indicata misura del compenso preteso in difetto di accordo con il cliente che li richiami.
Non costituiscono più, insomma, la "determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali" di cui alla legge 7 novembre 1957, n. 1051 .
Intanto, il progetto di legge sulla riforma forense, già approvato alla Campera, vuole cambiare le cose e restituire al Consiglio Nazionale Forense il suo ruolo in materia di regolamentazione, prevedendo che (art. 13 comma 6) "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense ogni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico, o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi".
Fatto sta che le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; e l'adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli costituirà elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.
Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi deciso, nella riunione del 5 settembre 2012, di impugnare il regolamento ministeriale. Successivamente, nell'incontro del 20 novembre 2012 tra Ministro della Giustizia Paola Severino e l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, è stata valutata un'ipotesi di revisione.

Vi terremo aggiornati.

Ma intanto facciamo riferimento alle TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI predisposte dall'Ordine degli Avvocati di Milano sul proprio sito sempre aggiornato.

Avv. Giovanni Bonomo