qui fuit apud nos lucerna juris
La denuncia di successione permette agli eredi del defunto di subentrargli nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita, seguendo però determinate regole e imposizioni fiscali, tra cui l'imposta di successione.
Sappiamo che alla morte di una persona si apre la successione. Vi abbiamo parlato delle regole per stabilire chi siano gli eredi, e come si ripartito tra loro l'asse ereditario, in mancanza di testamento [1].
Ora volgiamo chiarirvi che gli eredi del defunto non possono restare inerti, prevedendo la legge determinati adempimenti per gli eredi, che anzitutto devono dichiarare, con un'apposita denuncia di successione, se accettare o non accettare l'eredità.
Tale denuncia, o anche dichiarazione, di successione deve essere inoltrata entro un anno dalla data del decesso, all'ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultima residenza del defunto. Se questi era residente all’estero deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate di Roma 6.
In tale denuncia vengono indicati gli eredi e i legatari, l’attivo ereditario, costituito da immobili e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di partecipazione societarie, aziende, e altri beni, e precisate anche le donazioni e le liberalità effettuate dal defunto oltre a tutte le sue passività.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità - per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità e purché non vi abbiano espressamente rinunciato - e i legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trust.
Si tratta di un atto di natura soprattutto fiscale, perché che serve a denunziare al Fisco che il patrimonio di un determinato soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, che sono appunto gli eredi e i legatari. Nel sito dell'Agenzia delle Entrate si trova già predisposto un apposito modello ("Modello 4").
A partire dal 3 ottobre 2006 è stata reintrodotta l’imposta di successione [2] la quale si applica:
— sul valore globale dell'asse ereditario, al netto delle passività;
— sul valore delle quote di eredità o dei legati in favore di soggetti che non siano parenti in linea retta o coniugi del defunto.
Su questi ultimi l'imposta viene commisurata al valore globale dell'asse ereditario con franchigie che variano in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario [3].
Dalla data di entrata in vigore del cosiddetto “Decreto semplificazioni” [4] non è più necessario presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i centomila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
avv. Giovanni Bonomo
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[1] http://www.laleggepertutti.it/89755_eredita-chi-sono-gli-eredi-se-manca-il-testamento
[3] Le aliquote da applicare sono: 4% se beneficiari sono coniuge, genitori, figli e altri parenti in linea retta, con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario; 6% se beneficiari sono fratelli e sorelle, con una franchigia di centomila euro per ciascun beneficiario; 6% senza franchigia se beneficiari sono gli altri parenti fino al quarto grado (come nipoti, zii e cugini di primo grado), gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado (come ad esempio suoceri e cognati); 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti, tra cui ad esempio i conviventi.