qui fuit apud nos lucerna juris
L'indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale si calcola facendo rifermento, a partire dal 9 agosto 2000, alle attuali tabelle valutative del danno, per le quali occorre una inabilità permanente superiore al 6%. Prima di tale data vale la normativa precedente che riconosce l'indennizzo solo per menomazioni superiori al 10% di inabilità permanente.
In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali la vigente normativa [1] sul riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% subito dal lavoratore, si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore, in data 9 agosto 2000, del decreto ministeriale con le tabelle valutative del danno biologico [2].
Ne consegue che, in caso di malattia, o infortunio, denunciata dall’interessato prima di tale data, la malattia o l'infortunio deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, si sensi della normativa previgente [3] e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10%.
Cos' ha precisato, in punto di diritto, la Suprema Corte con una recente sentenza di alcuni giorni fa accogliendo il ricorso dell'INAIL, avverso la sentenza della Corte d'Appello che le dava torto avendo attribuito all'ex lavoratore infortunato il diritto a rendita in presenza di postumi inferiori alla soglia di legge [4].
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato la distinzione tra l’ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, per i quali occorre avere riguardo alla data del verificarsi dell’infortunio medesimo, e l’ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni da malattia professionale in relazione ai quali soltanto viene in rilievo l’epoca di denunzia della malattia [5].
Avv. Giovanni Bonomo
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[1] Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.55, comma 1 legge 17 maggio 1999 n. 144", con riferimento all'art. 13 "Danno biologico".
[2] Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 "Approvazione di 'Tabella delle menomazioni'; 'Tabella indennizzo danno biologico'; 'Tabella dei coefficienti', relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
[3]Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni", con riferimento in particolare agli art. 74 - 75.
[4] Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, sent. 4 febbraio 2015 n. 1998.
[5] In base alle considerazioni sopra svolte la Corte ha quindi affermato che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, non può farsi riferimento alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento presentata all’INAIL nel novembre 2000, ma occorre avere riguardo esclusivamente alla data dell’infortunio lavorativo, pacificamente verificatosi il 23 ottobre 1998