qui fuit apud nos lucerna juris
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro: lo stabilisce la riforma organica, appena entrata in vigore, dei contratti di lavoro, che prevede poi importanti disposizioni atte a semplificare e armonizzare tutte le norme in materia di lavoro.
In data 25 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina di riforma organica dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, come ha voluto il legislatore lo scorso anno con una legge di delega al Governo per un riordino, appunto, della disciplina dei rapporti di lavoro[1].
Tale disposizione serve anche a mettere la parole FINE a molte questioni di cui si erano dovuti occupare i giudici nel nutrito contenzioso in materia di lavoro.
Già si era formato, e consolidato in sede di legittimità, l'orientamento giurisprudenziale favorevole al lavoratore di considerare il "contratto di formazione e lavoro", per i rapporti già instaurati [4], trasformarsi in contratto a tempo indeterminato qualora la formazione fosse stata carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto: in tale ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto [5].
Non poteva non essere poi interessata dalla riforma anche la disciplina delle mansioni in modo che ogni processo di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale venga individuato sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita e economiche [6].
La nuova disciplina prevede sempre la possibilità, anche per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro da parte dei giovani lavoratori, di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi. A tale fine viene disciplinato il lavoro supplementare, il lavoro straordinario, e tutte le relative clausole elastiche [7].
Così anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale, che può esserci pure nelle pubbliche ammistrazioni, ha un suo compiuto riconoscimento con la garanzia al lavoratore di non ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento [8].
Vi sono anche importanti previsioni sulla formazione, sui diritti sindacali e le garanzie collettive, sul lavoro accessorio, e così via, trattandosi di una riforma legislativa organica in materia di rapporti di lavoro, sulla quale ritorneremo in modo più approfondito, per singoli argomenti, in successivi articoli su questa rivista.
Per ora prendiamo atto che non possono sussistere duplicazioni normative: come da premesse del decreto legislativo, la riforma appena entrata in vigore comporta l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano singole forme contrattuali incompatibili con le attuali disposizioni.
avv. Giovanni Bonomo
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[2] A tale scopo il Governo viene delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione Europea e le convenzioni internazionali (art. 1 comma 7 legge 183/2014).
[3] La norma definitoria dell'art. 4 "Definizione" chiarisce che “nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale, e richiama in proposito ilD. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"
[4] Precisazione dovuta al fatto che taletipologia contrattuale a tempo determinato non è più presente all’interno del nostro ordinamento- in seguito all’abrogazione della relativa disciplina ad opera della Riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita") e già in precedenza modificata, nel settore privato, dalla Riforma Biagi (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" nel “contratto di inserimento”.
[5] Da ultimo Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27/03/2015 n° 6265.
[6] Come viene precisato alla lettera e) del comma 7 dell'art. 1 legge di delega 183/2014 cit. Art. 3 "Disciplina delle mansioni" D. Lgs. 15. 6.2015 n. 81.
[7] Art. 6 "Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche"
[8] Art. 7 "Trattamento del lavoratore a tempo parziale" e art. 12 "Lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni".