Studio Legale Bonomo e Associati

I diritti dei minori in Internet.

I diritti dei minori in Internet: la tutela tra leggi nazionali, comunitarie e nuove forme di autoregolamentazione.

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Nel contesto multimediale creatosi con la digitalizzazione dei contenuti diffusi in Rete occorrono normative specifiche che tengano il passo alle nuove tecnologie, sempre in evoluzione. 

 

Nell'attuale contesto digitale la possibilità di arricchimento conoscitivo per tutti, in termini di migliore accesso alle informazioni, ha come contropartita l’aggravamento del rischio, per i soggetti minori, di venire in contatto con contenuti illegali o inappropriati. 

I casi più gravi sono le fattispecie di reato che si possono realizzare tramite Internet, come la child pornography, il cyber-bulling, oltre alle varie forme di compromissione della privatezza sfruttando l’ingenuità del minore. A punto che il Consiglio d’Europa, già nel 2001, tenuto anche conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ha adottato una Convenzione sul cyber crime in cui si affronta l’argomento in questione [1], alla quale ha fatto seguito, nel 2007, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali [2].

Nel nostro Paese, una normativa di base, anche per i futuri interventi normativi nel contesto multimediale,  in materia di tutela penale dei minori, è la legge 3 agosto 1998 n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù." [3]

 

Con riferimento allo sviluppo del fenomeno Internet si è poi avuta, nel 2006, un’apposita legge, intitolata “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, la quale ha introdotto nel codice penale il nuovo reato della “Pornografia virtuale” (art. 600-quater 1) ed ha istituito il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia presso il Servizio di polizia postale e delle telecomunicazioni [4].

 

Tuttavia il pregiudizio al minore può anche derivare non solo da un illecito penale, ma anche da illeciti civili come, ad esempio, una comunicazione commerciale scorretta la quale esorti, sfruttando l’inesperienza e la credulità infantile, ad acquistare un prodotto o un servizio, anche attraverso l’incentivo a persuadere i genitori ad agire in tale senso [5].

 

A livello comunitario abbiamo il Libro Verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione, dove viene considerato anche Internet  con riferimento alla questione dell’educazione attraverso i media [6]. E la successiva Carta di Nizza sui diritti fondamentali nell’Unione Europea prevede, all’art. 24 “Diritti del bambino”, l’interesse superiore del minore. [7] 

 

Anche il Consiglio e il Parlamento europei hanno adottato importanti Raccomandazioni in materia di tutela dei minori e della dignità umana. [8]

 

Ma possiamo trovare un fondamento costituzionale, nel nostro Stato, dei diritti del minore: agli art. 30 cost., sull’educazione della prole, e all’a 31 cost. sulle provvidenze per la famiglia. I quali, letti insieme agli art. 2 cost. sui diritti inviolabili dell’uomo e 3 cost. sull’eguaglianza, prefigurano un trattamento di favore per il minore considerato quale cittadino in formazione.

 

Consideriamo anche che l’art. 21 cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero, norma spesso richiamata in situazioni di contrasto on le garanzie di cui sopra, prevede già come limite il “buon costume”, che di solito viene invocato anche a tutela dei minori.

 

Si tratta insomma di materia delicata, essendo in gioco lo sviluppo psico-fisico del bambino con riferimento a un contesto mediatico, cioè di diffusione dei contenuti tramite varie piattaforme di telecomunicazioni, in continua evoluzione, e a concetti metagiuridici, come il pudore re il buon costume, anch’essi in continuo mutamento. Per cui, con la sopra richiamata Raccomandazione n. 98/560/CE, gli Stati membri dell’unione sono stati invitati dal Consiglio europeo ad adottare forme di autoregolamentazione tra gli operatori per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e di informazioni, che consentano meglio di adattarsi a singoli casi e ai diversi contesti. [9]

 

Una delle usuali forme di autoregolamentazione è il “codice di condotta”, che in Italia ha trovato espressione nel Codice di autoregolamentazione internet-minori, adottato il 19 novembre 2003, sottoscritto dalle associazioni degli Internet Providers, e il Codice di autoregolamentazione televisione e minori, approvato nel 2002 e recepito dalla legge 3 maggio 2004, n.112 sulle norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, che ha previsto un apposito Comitato di applicazione del codice, intitolato dal 2007 “Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione Media e Minori.”

 

Si tratta, al di fuori delle fattispecie penali, di forme di autoregolamentazione rese necessarie dalla peculiarità di Internet, che mal sopporta le tradizionali norme prescrittive e coercitive di intervento statale, e che potranno svilupparsi nell’ottica di assicurare una tutela dei minori, in uno spirito collaborativo tra gli operatori coinvolti, sempre al passo con i tempi e con le nuove tecnologie.

Avv. Giovanni Bonomo

 

[1] Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica adottata a Budapest il 23 novembre 2001. http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/185-Italian.pdf, all’art. 9 “Reati relativi alla pornografia infantile”. Si vedano, sulla questione, i più ampi riferimenti nel sito istituzionale dell’ente europeo http://hub.coe.int/it/what-we-do/rule-of-law/cybercrime. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è stata adottata a New York il 20 novembre 1989.

[2] Adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=201

[3] La si veda in http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l.htm

[4] La si veda in http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm

[5] La direttiva 2007/65/CE dell’11 settembre 2007 sui servizi di media audiovisivi vieta, all’art. 3-sexies lett. g), tale tipo di comunicazione commerciale audiovisiva. Nel nostro Paese il tema della tutela dei minori nella programmazione televisiva viene affrontato dal D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177, “Testo unico della radiotelevisione”, all’art. 34 “Disposizione a tutela dei minori”.

[6] Adottato dalla Commissione delle comunità Europee a Bruxelles il 16 ottovbre 1996: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0483:FIN:IT:PDF 

[7] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata a Nizza il 18 dicembre 2000: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

[8] Raccomandazione n. 98/560/CE concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e Raccomandazione  n. 2006/952/CE relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea.

[9] Troviamo anche nella Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE l’incentivo verso “l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana” (art. 16). E non a caso il D. Lgs. 70/2003 di recepimento prevede, all’art. 18, i “Codici di condotta”.