qui fuit apud nos lucerna juris
Blog, portali, siti, blog: in molti reperiscono immagini da Internet, senza chiedersi se ciò possa violare il diritto d’autore del proprietario. Ciò che consente la tecnica, però, non sempre coincide con ciò che consente il diritto.
Articolo pubblicato su www.laleggepertutti.it: http://www.laleggepertutti.it/25588_foto-e-immagini-prelevate-da-internet-guida-operativa-su-come-comportarsi
Si fa sempre più spesso ricorso a Google Immagini per procurarsi le foto a corredo di articoli, blog e post su social network; si ignora però, o si finge di ignorare, che questa attività può confliggere con gli altrui diritti d’autore. Ecco quindi una breve guida operativa su come comportarsi.
La prima regola da seguire, quando si prelevano fotografie da internet, è controllare se sul sito da cui la si sta estraendo compaiano indicazioni sull’autore e il copyright (©) della foto.
I fotografi che pubblicano le proprie immagini su Internet devono specificare
e (se la foto riproduce un’opera d’arte)
Se tali informazioni mancano è probabile che l’autore voglia rendere libero l’uso dell’immagine e, per quanto questa resti comunque protetta da copyright, sarà difficile che l’autore possa dimostrarne la paternità in mancanza delle suddette indicazioni. In tali casi, dunque, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
È consigliabile, in ogni modo, qualora possibile, inviare una e-mail al proprietario del sito chiedendo il permesso di utilizzare l’immagine.
Per i ritratti fotografici, la legge impone a chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, di ottenere preventivamente il consenso di questa [1]. Tale consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si siano svolte in pubblico, salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione e al decoro della persona ritratta [2].
Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può comunque essere utilizzata, senza autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
In conclusione, nel caso che riceviate contestazioni, sappiate che nel nostro ordinamento è permesso l’utilizzo di opere fotografiche – che non abbiano il carattere di foto artistiche – se esse non riportano le indicazioni del nome del fotografo, del detentore dei diritti e dell’anno di produzione [3], o comunque trascorso un ventennio dalla loro produzione [4].
Si tratta di una situazione consueta nella vita sempre ricca di informazioni e di cultura del Web.
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[1] Art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, la legge sul diritto d’autore (di seguito l.d.a.)
[2] Art. 97 l.d.a.
[3] Art. 90 l.d.a.
[4] Art. 92 l.d.a.